A giugno 2017 arriva la cedolare secca per i fitti brevi

12-05-2017



A giugno 2017 arriva la cedolare secca anche per gli affitti brevi.
 
Affitti brevi e nuova tassazione: si potrà optare per la cedolare secca al 21%.
 
È diventata legge la norma che detta un nuovo regime fiscale per gli affitti brevi. A partire dal 1 giugno 2017 ai proprietari che dichiarano un reddito proveniente da questa tipologia di locazione verrà data la possibilità di optare per la cedolare secca al 21%.
La novità fiscale è contenuta nell’articolo 4 del Dl 50/2017, pubblicato nel Supplemento Ordinario 20/L della Gazzetta Ufficiale n. 95 ed entrato in vigore lo scorso 24 aprile. La cosiddetta “manovrina” specifica inoltre che la cedolare secca diventa applicabile anche sui proventi lordi derivati da contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario con terzi per il godimento dell’immobile, sempre che siano rispettate le condizioni e i requisiti relativi agli affitti brevi.
Cosa sono gli affitti brevi.
 
L’articolo 4 del Dl specifica che per affitti brevi si intendono quei contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, compresi quelli che prevedono servizi di fornitura biancheria e pulizia locali, stipulati da soggetti privati non nell’esercizio di attività d’impresa, “direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online”. In pratica nel caso in cui sia il proprietario ad affittare, esso deve provvedere al pagamento delle tasse esercitando l’opzione fiscale prescelta tramite dichiarazione dei redditi, mentre diverso è il discorso quando si inseriscono nell’attività soggetti terzi, ovvero le agenzie immobiliari o i portali.
 
Il ruolo degli agenti immobiliari e dei portali negli affitti brevi.
 
Gli intermediari che concludono un contratto di locazione inferiore ai 30 giorni tra un proprietario e un inquilino dovranno trasmettere i dati relativi ai contratti all’agenzia delle Entrate; pena per l’omissione o l’incompleta trasmissione dei dati è una sanzione dai 200 ai 2000 euro, che si riduce della metà se si provvede alla comunicazione entro i 15 giorni successivi alla scadenza o se, nello stesso termine, viene effettuata la corretta trasmissione dei dati precedentemente forniti in modo incompleto o erroneo.
Per assicurare il contrasto all’evasione fiscale inoltre, gli intermediari, agenti o portali che siano, dovranno trattenere una ritenuta d’acconto del 21% sui proventi dei canoni e corrispettivi, operando in qualità di sostituti d’imposta e versarli utilizzando il modello F24. Nel caso in cui il proprietario non abbia esercitato l’opzione per la cedolare secca, la ritenuta viene considerata corrisposta a titolo di acconto e potrà conteggiarla all’interno dell’ammontare Irpef dovuto per quell’anno. Compito degli intermediari sarà infine quello di inviare la Certificazione unica annuale con gli importi pagati al fisco a titolo di imposta o di acconto, come indicato nel Dlgs 322/98.
In ogni caso le modalità di trasmissione e conservazione dei dati e le disposizioni relative all’attuazione della norma contenuta nell'articolo 4 del Dl 50/2017 verranno definite in un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate atteso entro il prossimo 25 luglio.

SEGRETERIA CONSORZIO CONSIMM